La Cassazione chiarisce che nel pubblico impiego i crediti retributivi si prescrivono in costanza di rapporto, ma il TFR va comunque calcolato tenendo conto anche delle retribuzioni il cui credito è ormai prescritto.
Sono numerosi i professionisti — medici, specialisti ambulatoriali, tecnici — che per anni lavorano con la Pubblica Amministrazione attraverso contratti di collaborazione autonoma rinnovati di volta in volta, salvo poi scoprire in giudizio che quel rapporto era, nella sostanza, un rapporto di lavoro subordinato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un nodo pratico decisivo per chi si trova in questa situazione: se una parte dei crediti retributivi risulta prescritta, il trattamento di fine rapporto va calcolato solo sulla retribuzione "non prescritta" oppure sull'intera carriera lavorativa?
Una dottoressa, specialista in oftalmologia, aveva prestato la propria attività presso il Policlinico Umberto I di Roma dal 2008 al 2018 sulla base di una serie di contratti di collaborazione più volte rinnovati. Convinta che il rapporto fosse, nei fatti, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si era rivolta al Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento delle differenze retributive maturate, il trattamento di fine rapporto e il risarcimento del danno.
Il Tribunale le aveva dato integralmente ragione. La Corte d'Appello di Roma, pur confermando che il rapporto era effettivamente di natura subordinata, aveva però parzialmente riformato la decisione: aveva ritenuto prescritti tutti i crediti retributivi maturati prima del 18 febbraio 2014, riducendo così la condanna a carico dell'azienda ospedaliera da 353.322,54 euro a 199.452,93 euro. Secondo i giudici d'appello, infatti, nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre già durante il rapporto di lavoro, e non solo dalla sua cessazione, perché il lavoratore non nutre alcuna aspettativa di stabilità nei confronti della Pubblica Amministrazione. La dottoressa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Con l'ordinanza n. 25716 del 23 settembre 2026, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha esaminato separatamente i due profili sollevati dalla ricorrente, arrivando a due conclusioni opposte.
La Corte distingue i crediti retributivi dal trattamento di fine rapporto. I primi, nel pubblico impiego contrattualizzato, si prescrivono durante il rapporto a partire dalla loro insorgenza (art. 2948, n. 4, c.c.), anche quando un contratto formalmente autonomo venga poi riconosciuto come lavoro subordinato: secondo la Cassazione, il timore del mancato rinnovo non impedisce la prescrizione, perché nel pubblico impiego contrattualizzato manca quel "metus" verso la Pubblica Amministrazione che nel lavoro privato giustifica invece lo spostamento della decorrenza alla cessazione del rapporto. Un orientamento già affermato in diverse pronunce precedenti e richiamato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 36197/2023.
Il diritto al TFR (art. 2120 c.c.), invece, sorge alla cessazione del rapporto ed è autonomo rispetto ai singoli crediti retributivi. Per calcolarlo devono essere considerati anche gli accantonamenti riferiti a retribuzioni il cui distinto diritto al pagamento è ormai prescritto: quelle retribuzioni restano rilevanti ai fini del calcolo del TFR come base di computo, anche se il credito retributivo autonomo che ne deriva è ormai prescritto. La Cassazione ha perciò disposto che la Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, proceda a un nuovo calcolo del TFR dovuto, limitatamente a questo aspetto.
Per chi si trova in una situazione comparabile a quella decisa dalla Cassazione — un contratto formalmente autonomo con un ente pubblico, rinnovato nel tempo, di cui si intende far accertare la reale natura subordinata — questa ordinanza offre due indicazioni operative.
Da un lato, conferma che il tempo gioca contro chi rinvia l'azione legale: i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni a partire dalla loro maturazione, anche se il rapporto è ancora in corso. Chi ritiene di avere diritto a differenze retributive per un rapporto che nasconde, in realtà, un lavoro subordinato dovrebbe quindi valutare per tempo un'interruzione della prescrizione, senza attendere la fine del rapporto.
Dall'altro lato, offre una tutela significativa sul fronte del TFR: anche se una parte dei crediti retributivi è ormai prescritta, il trattamento di fine rapporto va comunque calcolato tenendo conto anche degli accantonamenti relativi alle retribuzioni il cui credito è prescritto. Una differenza che può incidere in modo sensibile sull'importo finale riconosciuto al lavoratore.
Chi ritiene di trovarsi in questa condizione può richiedere allo Studio Legale Marangio una valutazione della propria posizione, anche in vista della corretta quantificazione delle spettanze retributive e del trattamento di fine rapporto.
Fonti
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