Diritto di famiglia, persone e consumatore

Separazioni, affidamento, unioni civili, tutele e adozioni, affrontati con riservatezza, oltre alla tutela del consumatore nei rapporti con imprese e fornitori.

La materia

Le vicende familiari richiedono, oltre alla competenza tecnica, la capacità di ascoltare e di guidare la persona verso la soluzione più sostenibile per sé e per il proprio nucleo.

L'assistenza copre l'intero perimetro del diritto di famiglia e delle persone, comprese le situazioni di fragilità che richiedono una tutela specifica.

Il consumatore è la parte contrattualmente più debole in molti rapporti quotidiani: lo Studio ne tutela gli interessi nei confronti di imprese, produttori e fornitori di beni e servizi, sia in via preventiva sia nel contenzioso.

Attività

Separazione e divorzio

Assistenza nella procedura di separazione e divorzio, consensuale o giudiziale, con attenzione agli aspetti patrimoniali e personali del rapporto.

Affidamento dei figli e mantenimento

Gestione delle questioni relative all'affidamento dei figli minori, al collocamento e alla determinazione dell'assegno di mantenimento.

Unioni civili e convivenze di fatto

Assistenza nella costituzione, gestione e scioglimento di unioni civili e convivenze di fatto, e nella regolamentazione dei relativi rapporti patrimoniali.

Amministrazione di sostegno

Assistenza nella procedura di nomina dell'amministratore di sostegno per le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nella gestione dei propri interessi.

Adozioni

Assistenza nelle procedure di adozione, nazionale e internazionale, e nelle questioni connesse allo stato di figlio.

Tutela in materia di garanzie sui prodotti

Assistenza nell'esercizio dei diritti di garanzia legale sui prodotti acquistati, nei confronti di venditori e produttori.

Clausole abusive nei contratti standard

Verifica della validità delle clausole contenute nei contratti standard predisposti da imprese e professionisti, ai sensi del Codice del Consumo.

Diritto di recesso negli acquisti a distanza e online

Assistenza al consumatore nell'esercizio del diritto di recesso nei contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, e nelle controversie con il venditore in caso di diniego o ostacolo all'esercizio del recesso.

Domande frequenti

Domande frequenti su Diritto di famiglia, persone e consumatore

Come si calcola l'assegno di mantenimento dei figli?

Non esiste una formula automatica: l'importo dipende dai redditi e dal patrimonio di entrambi i genitori, dai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno, dalle esigenze effettive dei minori e dal tenore di vita goduto in precedenza. Il modello ordinario, dopo una separazione o un divorzio, è l'affidamento condiviso, che non fa venir meno la responsabilità genitoriale di nessuno dei due genitori. Nella determinazione dell'assegno il giudice tiene conto di una pluralità di elementi: le attuali esigenze del figlio (scuola, salute, attività extrascolastiche), il tempo che il minore trascorre con ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza economica dei compiti di cura svolti direttamente e, quando rilevante, il tenore di vita mantenuto durante la convivenza. Accanto all'assegno periodico, di regola destinato alle spese ordinarie, è comune prevedere una ripartizione delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal servizio pubblico, scolastiche rilevanti, sportive) in percentuali stabilite caso per caso, spesso in misura proporzionale ai redditi. Non è raro che uno dei genitori proceda direttamente al mantenimento in forma diretta per determinate voci, in alternativa al versamento di un assegno mensile fisso: la scelta dipende dagli accordi raggiunti o dalla decisione del giudice. Proprio perché mancano automatismi, è opportuno affrontare questo aspetto con una ricostruzione puntuale e documentata della situazione economica di entrambi i genitori, evitando sia richieste sproporzionate sia sottovalutazioni che possano pregiudicare l'interesse dei figli.

Come viene deciso l'affidamento dei figli dopo la separazione?

La legge prevede come regola generale l'affidamento condiviso, che mantiene la responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori: la separazione scioglie il vincolo coniugale, non quello genitoriale. Il giudice deve sempre valutare prioritariamente questa soluzione, riservando l'affidamento esclusivo a un solo genitore ai soli casi eccezionali in cui la condivisione risulti pregiudizievole per il minore. Il criterio guida di ogni decisione, fissato dall'articolo 337-ter del codice civile, è l'esclusivo interesse morale e materiale del minore: il giudice valuta l'età del figlio, le sue esigenze di vita, le consuetudini familiari già consolidate e la capacità concreta di ciascun genitore di prendersene cura, sulla base di elementi oggettivi riferiti al comportamento tenuto in passato, non di semplici dichiarazioni di intenti. L'affidamento condiviso non comporta necessariamente una divisione paritaria del tempo: il figlio può essere collocato prevalentemente presso un genitore, pur restando affidato a entrambi per le decisioni più importanti che riguardano istruzione, salute ed educazione. L'affidamento esclusivo, riservato ai casi in cui la condivisione sia contraria all'interesse del minore, viene disposto tipicamente in presenza di violenza domestica, grave incapacità genitoriale, disinteresse manifesto verso il figlio, o un livello di conflittualità tale da rendere impossibile ogni collaborazione tra i genitori. Anche in questo caso, il genitore non affidatario conserva di regola il diritto di visita e di partecipare alle decisioni fondamentali, salvo che ciò risulti dannoso per il minore. Ogni decisione in questa materia è fortemente legata alle circostanze specifiche del nucleo familiare, e per questo va sempre valutata con l'assistenza di un legale prima di agire.

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