Con l'ordinanza n. 24916/2026 la Cassazione chiarisce che, una volta provato il nesso tra il ricovero e l'infezione, è la struttura sanitaria a dover dimostrare in modo puntuale l'adozione di tutti i protocolli di prevenzione.
Quando un paziente si aggrava o muore a causa di un'infezione contratta durante il ricovero, non è lui a dover dimostrare nel dettaglio le negligenze dell'ospedale, ma è la struttura sanitaria a dover provare, in modo puntuale e concreto, di aver rispettato tutti i protocolli di prevenzione previsti dalla legge e dalle buone pratiche mediche. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24916 del 1° settembre 2026, che interessa da vicino pazienti, familiari di vittime di infezioni nosocomiali e, naturalmente, le stesse aziende sanitarie chiamate a rispondere in giudizio.
Un uomo veniva ricoverato in ospedale a seguito di un trauma all'anca e sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del femore. Dimesso dopo alcuni giorni, veniva nuovamente ricoverato pochi giorni dopo per un peggioramento delle condizioni generali. Gli accertamenti rivelavano un'infezione alle vie urinarie da un batterio resistente a diversi antibiotici, contratta con ogni probabilità durante la degenza, verosimilmente in relazione al posizionamento di un catetere vescicale. Nonostante la terapia antibiotica mirata, il paziente decedeva poche settimane dopo.
I familiari citavano in giudizio l'azienda sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sostenendo che l'infezione fosse conseguenza di carenze nelle misure di prevenzione adottate dalla struttura. La consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio evidenziava che l'ospedale non aveva fornito la prova positiva di aver messo in atto tutte le procedure di prevenzione delle infezioni nosocomiali richieste dalle norme di legge e dalle linee guida internazionali, e segnalava inoltre una dimissione definita incauta, avvenuta quando gli esami del sangue mostravano già segnali di un quadro infettivo in evoluzione.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di L'Aquila, pur riconoscendo che l'infezione era stata contratta in ospedale, avevano limitato la responsabilità della struttura alla sola dimissione anticipata, ritenendo per il resto assolto l'onere probatorio sulla base di elementi generici presenti in cartella clinica, come un certificato di pulizia e sanificazione del posto letto e il richiamo a standard di qualità ISO 9001. I familiari del paziente hanno impugnato la decisione fino in Cassazione.
Con l'ordinanza n. 24916 del 1° settembre 2026, la Corte di Cassazione, sezione terza civile, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza d'appello, rinviando il caso alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.
I giudici di legittimità hanno ribadito, richiamando un consolidato orientamento già espresso in precedenti pronunce della stessa sezione, che in tema di infezioni nosocomiali il riparto dell'onere della prova nella responsabilità sanitaria segue una logica precisa: spetta al paziente dimostrare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o il decesso) e la condotta della struttura, anche attraverso l'accertamento tecnico d'ufficio che colloca l'origine dell'infezione in ambito ospedaliero; una volta fornita questa prova, è invece la struttura sanitaria a dover dimostrare, in modo positivo e specifico, di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle normative vigenti e dalle regole della buona pratica clinica, e di aver concretamente applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico.
La Cassazione ha censurato la sentenza d'appello per aver ritenuto sufficiente, ai fini di tale prova, un generico richiamo a certificazioni di sanificazione e al rispetto di standard di qualità, senza considerare che il consulente tecnico aveva espressamente rilevato la mancanza di prova positiva sull'adozione di tutte le procedure necessarie: dalla disinfezione e sterilizzazione di ambienti e materiali, alla gestione della biancheria e dei rifiuti, fino ai sistemi di sorveglianza e alla profilassi antibiotica specifica. Un mero certificato di pulizia del posto letto, hanno chiarito i giudici, non basta a dimostrare che la struttura abbia rispettato l'intero complesso di misure di prevenzione richieste in materia di infezioni correlate all'assistenza.
Questa pronuncia consolida un principio di grande rilevanza pratica per chi ha subito un danno a seguito di un'infezione contratta durante un ricovero ospedaliero: non è sufficiente, per la struttura sanitaria, produrre in giudizio documentazione generica o certificazioni di routine per liberarsi dalla responsabilità. La prova richiesta deve essere specifica, puntuale e riferita alle effettive procedure di prevenzione applicate nel caso concreto — dalla sterilizzazione degli strumenti alla gestione dei rifiuti sanitari, dalla profilassi antibiotica ai sistemi di sorveglianza epidemiologica interna.
Per i pazienti e i loro familiari, ciò significa che, una volta dimostrato — anche solo tramite consulenza tecnica — che l'infezione è stata contratta in ambiente ospedaliero, l'onere di dimostrare la correttezza del proprio operato ricade interamente sulla struttura sanitaria, che non può limitarsi a produrre documenti di carattere generale. Per le aziende sanitarie, la decisione è un monito a conservare e produrre in giudizio una documentazione puntuale e completa di ogni protocollo di prevenzione effettivamente adottato e rispettato, reparto per reparto e caso per caso, poiché in mancanza di tale prova specifica il rischio di soccombenza in giudizio è concreto.
Si tratta di un principio già riconosciuto dal Tribunale di Ragusa e confermato dalla Corte d'Appello di Catania, in una vicenda giudiziaria distinta ed estranea a quella decisa dalla Cassazione, seguita dallo Studio Legale Marangio: anche in quel caso è stato riconosciuto che l'onere di provare la concreta applicazione dei protocolli di prevenzione grava sulla struttura sanitaria e non sul singolo operatore, con un esito coerente con quanto ora ribadito dalla Suprema Corte.
Fonti
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