La Cassazione conferma il diritto al buono pasto per il personale turnista che supera le 6 ore di servizio, anche quando il turno è notturno o la continuità assistenziale impedisce la pausa pranzo.
Con l'ordinanza n. 24866 del 31 agosto 2026, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ribadito un principio che riguarda un'ampia platea di lavoratori impiegati su turni: il diritto al buono pasto, o al servizio mensa sostitutivo, matura per chi presta servizio oltre le sei ore continuative, anche quando il turno si colloca in orario notturno.
Il caso riguardava un infermiere di un'azienda ospedaliera romana, impiegato su turni articolati sulle 24 ore, che aveva prestato servizio per oltre otto anni — dal maggio 2014 al novembre 2022 — con turni di durata superiore alle sei ore, senza mai fruire del servizio mensa. L'azienda gli aveva negato i buoni pasto per 1.527 giornate lavorative, sulla base di un'ordinanza interna del 2011 con cui era stato riconosciuto il diritto solo per le prestazioni protratte per almeno otto ore.
Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati. Il Tribunale di Roma gli aveva dato ragione in primo grado, decisione confermata dalla Corte d'Appello; l'azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il diritto non spettasse al personale turnista e che l'indennità per il turno notturno assorbisse già l'assenza del servizio mensa in quella fascia oraria.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto al buono pasto matura per qualunque lavoratore che superi le sei ore continuative di servizio, indipendentemente dal fatto che l'orario sia articolato in turni e a prescindere dalla fascia oraria in cui il turno si colloca. Il diritto alla pausa oltre le sei ore trova fondamento nella legge, oltre che nella contrattazione collettiva: l'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, stabilisce che oltre tale soglia il lavoratore debba beneficiare di un intervallo per il recupero delle energie psicofisiche e l'eventuale consumazione del pasto.
La riduzione della pausa retribuita per il personale turnista, prevista dai contratti collettivi del comparto sanità, non implica — secondo la Corte — la volontà di escludere anche il diritto al buono pasto: si tratta di due profili distinti. L'eventuale impossibilità di allontanarsi dal reparto durante il turno non elimina il diritto, ma impone all'ente di organizzare diversamente i turni o consente al lavoratore di fruire del beneficio prima o dopo il turno. Quanto all'indennità per il lavoro notturno, la Corte ha precisato che compensa la maggiore gravosità di quell'orario, ma non sostituisce il buono pasto: le due voci hanno natura e funzione distinte.
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato, confermato nello stesso anno anche dalle ordinanze n. 17462/2026 e n. 23453/2026, relative a casi analoghi nel comparto sanitario. Per chi lavora su turni, in particolare nel pubblico impiego, il principio offre alcuni punti fermi: il diritto al buono pasto non dipende dalla fascia oraria del turno, un regolamento interno aziendale non può restringerlo rispetto a quanto previsto da legge e contratto collettivo, e il credito si prescrive nel termine ordinario di cinque anni, interrotto anche da una richiesta scritta non formale purché idonea a manifestare la volontà di far valere il diritto.
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