Il Giudice di Pace di Vittoria annulla la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente: finché è pendente l'opposizione al verbale della violazione originaria, l'obbligo di comunicazione non decorre.
Chi riceve una multa per eccesso di velocità o per un'altra infrazione che comporti la decurtazione di punti, rilevata senza contestazione immediata, sa che, oltre alla sanzione principale, il Codice della Strada impone un secondo obbligo: comunicare all'ente accertatore, entro sessanta giorni, i dati di chi era effettivamente alla guida. Non è raro, però, che il proprietario del veicolo abbia già impugnato il verbale originario, ritenendolo illegittimo. In questi casi resta comunque tenuto a comunicare i dati del conducente, con il rischio di una seconda sanzione se non lo fa? Su un caso seguito dal nostro studio si è pronunciato di recente il Giudice di Pace di Vittoria, applicando un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Il nostro assistito, proprietario di un veicolo, aveva ricevuto un verbale per il mancato rispetto dei limiti di velocità (art. 142 del Codice della Strada) e lo aveva tempestivamente impugnato, sia in sede amministrativa sia, successivamente, davanti al Giudice di Pace. Nonostante l'opposizione al verbale presupposto fosse ancora pendente, gli è stato notificato un distinto verbale per la presunta violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada: non avere comunicato, entro il termine di legge, i dati personali e della patente del conducente al momento dell'infrazione originaria. Anche questo verbale è stato impugnato in sede amministrativa ma, all'esito di tale procedimento, la Prefettura di Ragusa ha comunque emesso l'ordinanza-ingiunzione con cui ha ingiunto il pagamento della sanzione.
Il nostro assistito ha proposto opposizione anche contro questa seconda ordinanza, sostenendo che l'obbligo di comunicazione non potesse dirsi violato finché il verbale presupposto era ancora sub iudice.
Il Giudice di Pace di Vittoria, con la sentenza n. 225/2026 pubblicata il 10 settembre 2026, ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza-ingiunzione della Prefettura.
Nella motivazione il giudice dà atto dell'esistenza, sul punto, di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità: un primo orientamento, più risalente, considerava l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente autonomo rispetto alla violazione presupposta, da adempiere comunque entro sessanta giorni dalla richiesta, a prescindere dall'impugnazione del verbale originario. Un secondo e più recente indirizzo, invece, ritiene che la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. si configuri soltanto quando i procedimenti amministrativi o giurisdizionali proposti contro il verbale presupposto si siano definitivamente conclusi: prima di allora, per il proprietario del veicolo non sorge alcun obbligo di comunicazione.
Il Giudice di Pace ha aderito a questo secondo orientamento, richiamando in particolare l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II, n. 32988 del 17 dicembre 2025, secondo cui, in caso di esito sfavorevole dell'opposizione al verbale presupposto, è l'amministrazione a dover inviare un nuovo invito al proprietario del veicolo, da cui decorrono i sessanta giorni per comunicare i dati del conducente; se invece l'opposizione ha esito favorevole, con annullamento del verbale, l'obbligo di comunicazione non sorge affatto, venendo meno il suo stesso presupposto. Si tratta di un principio che, come rilevato dalla stessa Cassazione, ha ormai superato un orientamento contrario più risalente, attraverso una serie di pronunce di legittimità intervenute tra il 2022 e il 2025.
Nella sentenza il giudice sottolinea anche una ragione di equità: sarebbe irragionevole imporre al proprietario del veicolo di adempiere a un obbligo collegato a una violazione la cui stessa esistenza è ancora in discussione davanti a un giudice, mentre l'amministrazione non subisce alcun pregiudizio, potendo comunque rivolgere un nuovo invito una volta che il procedimento sulla violazione principale si sia concluso a suo favore. Proprio per la novità della questione, il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per chi riceve un verbale per un'infrazione al Codice della Strada e decide di impugnarlo, la pronuncia offre un punto fermo: l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente previsto dall'art. 126 bis C.d.S. resta sospeso per tutta la durata dell'opposizione al verbale presupposto, e riprende a decorrere solo se e quando quell'opposizione viene respinta, con un nuovo invito da parte dell'ente accertatore.
Questo significa che chi ha già impugnato tempestivamente il verbale originario non deve temere una sanzione automatica per la mancata comunicazione dei dati del conducente nel frattempo: la seconda sanzione, se contestata, può essere annullata proprio richiamando questo principio. Resta però essenziale documentare con precisione i tempi e gli esiti dell'opposizione al verbale presupposto, perché è proprio su questo che si fonda la difesa contro l'ordinanza-ingiunzione per omessa comunicazione.
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