Nei conflitti familiari più gravi il giudice deve scegliere la soluzione concretamente meno pregiudizievole per i figli adolescenti, anche quando non coincide con il modello teoricamente preferibile.
Nei procedimenti sull'affidamento dei figli, l'affidamento condiviso non può essere applicato automaticamente. Quando i figli sono adolescenti e il conflitto familiare ha creato una situazione difficile da modificare, il giudice deve individuare la soluzione concretamente meno pregiudizievole, anche se non coincide con quella teoricamente preferibile. È il tema affrontato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, che richiama l'importanza dell'età, della volontà dei minori e della concreta attuabilità dei provvedimenti.
La vicenda nasceva da una separazione e dal successivo divorzio caratterizzati da una lunga e intensa conflittualità. I due figli, ormai adolescenti, erano stati inizialmente affidati in via esclusiva alla madre, con incontri regolati con il padre e l'intervento dei servizi territoriali. Nel tempo, però, il rapporto tra i figli e la madre si era fortemente deteriorato.
I minori avevano iniziato a vivere stabilmente presso il padre, nonostante i precedenti provvedimenti prevedessero una diversa collocazione. I tentativi di riportarli dalla madre e di ristabilire gli incontri ordinari erano falliti. Dalle consulenze tecniche e dall'istruttoria erano emerse, da un lato, gravi difficoltà nella capacità genitoriale del padre e un suo forte condizionamento sui figli; dall'altro, la netta chiusura dei ragazzi verso la madre e verso le soluzioni imposte dall'esterno.
Dopo avere ascoltato i minori ed esaminato un'istruttoria sviluppata per diversi anni, la Corte d'Appello aveva modificato l'assetto precedente. Aveva disposto l'affidamento condiviso, collocando i figli presso il padre, ma vietando il loro trasferimento fuori dal contesto abituale. Gli incontri con la madre dovevano svolgersi in un luogo neutro, separatamente e con un educatore, secondo modalità e frequenza stabilite dai servizi, comunque almeno quindicinale per ciascun figlio. La madre ha impugnato la decisione, sostenendo che il padre avrebbe dovuto essere sottoposto a misure più incisive e che non fosse legittimo confermare la collocazione dei figli presso di lui dopo la violazione dei precedenti provvedimenti.
Con l'ordinanza n. 24135 del 28 luglio 2026, la Corte di Cassazione, sezione prima civile, ha respinto il ricorso. Il punto centrale è che l'affidamento dei figli non ha una funzione punitiva nei confronti dei genitori. Il giudice non deve scegliere il genitore apparentemente più meritevole né applicare un modello teorico di genitorialità, ma individuare la soluzione che, nelle condizioni concrete e attuali, produca il minor pregiudizio possibile per i figli.
Quando i ragazzi sono grandi, non è possibile ignorare la loro età, le loro opinioni e il modo in cui vivono realmente la situazione familiare. La scelta della Corte d'Appello era stata fondata non soltanto sulla volontà dei figli o sulla condotta del padre, ma sulla valutazione complessiva di una vicenda protrattasi per anni: l'insuccesso dei tentativi di ricollocazione presso la madre, il rifiuto dei ragazzi di seguire percorsi imposti, l'inefficacia dell'intervento dei servizi e il rischio che un nuovo trasferimento forzato producesse un ulteriore trauma.
La Cassazione ha inoltre chiarito che il giudice non è vincolato alle conclusioni dei consulenti tecnici. Le consulenze offrono elementi specialistici da esaminare con attenzione, ma la responsabilità della decisione resta del giudice, che deve valutare l'insieme delle prove e scegliere la misura più adeguata. L'affidamento condiviso, poi, non attribuisce a uno dei genitori libertà assoluta nelle decisioni riguardanti i figli: le scelte più importanti devono essere concordate e, in caso di disaccordo, può essere richiesto l'intervento del giudice.
Nel caso esaminato, la collocazione presso il padre era accompagnata da limiti precisi: divieto di trasferimento, obbligo di favorire gli incontri con la madre e coinvolgimento dei servizi territoriali. È stata ritenuta corretta anche la modifica del contributo al mantenimento. Se la realtà abitativa e organizzativa cambia durante il processo, il giudice può adeguare le misure economiche alla situazione effettiva, anche per il periodo precedente alla pronuncia definitiva.
Infine, la Corte ha escluso che a ogni violazione di un provvedimento debba seguire automaticamente una sanzione. La misura da adottare richiede una valutazione concreta del comportamento, del pregiudizio prodotto e dell'interesse dei figli. Una sanzione predeterminata per ogni futura inosservanza non può sostituire questa valutazione: eventuali nuove violazioni dovranno essere esaminate quando si verificano, alla luce della situazione esistente.
La pronuncia offre indicazioni importanti per le famiglie coinvolte in procedimenti di separazione o divorzio. L'affidamento dei figli adolescenti deve essere costruito sulla loro realtà concreta. L'età e la maturità dei ragazzi acquistano un peso particolare, ma la loro volontà non diventa un potere decisionale assoluto: deve essere valutata insieme alle prove, alle capacità dei genitori e alle conseguenze prevedibili di ogni misura.
Il principio della bigenitorialità non può essere attuato attraverso un'imposizione che rischi di provocare un danno certo e immediato. Favorire la relazione con entrambi i genitori resta un obiettivo importante, ma le modalità devono essere graduali e realistiche quando il rapporto è gravemente compromesso. Incontri protetti, educatori e servizi territoriali possono diventare strumenti per ricostruire la relazione. Anche gli aspetti economici devono seguire l'organizzazione effettiva della vita dei figli: un cambiamento stabile della residenza e dei tempi di permanenza può rendere necessario rivedere il contributo al mantenimento.
La valutazione resta individuale. Non esiste una regola secondo cui la volontà del figlio adolescente prevale sempre, né una regola opposta che consenta di ignorarla. Il compito del giudice è comporre i diversi interessi attraverso una motivazione concreta, verificando quale soluzione sia davvero praticabile e meno pregiudizievole. Chi si trova coinvolto in un conflitto sull'affidamento dei figli, sulla regolamentazione degli incontri o sulla revisione del mantenimento può richiedere una valutazione della propria posizione allo Studio Legale Marangio, per individuare gli strumenti più adeguati alla situazione familiare concreta.
Fonti
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