Contrattualistica e obbligazioni

Redazione, revisione e gestione dei contratti civili e commerciali, e assistenza in caso di inadempimento o risoluzione.

La materia

Un contratto scritto con chiarezza previene gran parte delle controversie: lo Studio affianca privati e imprese nella redazione, revisione e negoziazione di accordi civili e commerciali, di qualunque natura.

Quando il rapporto contrattuale si complica, l'assistenza si estende alla gestione dell'inadempimento, della risoluzione e delle clausole più delicate del testo.

Attività

Redazione e revisione contratti

Predisposizione e revisione di contratti di compravendita, locazione, appalto, agenzia e delle principali tipologie contrattuali civili e commerciali, con attenzione alla chiarezza delle clausole.

Inadempimento contrattuale e risoluzione

Assistenza in caso di mancata o inesatta esecuzione del contratto, valutazione dei presupposti per la risoluzione e gestione della fase di contestazione.

Recesso e clausole vessatorie

Analisi delle clausole di recesso e verifica della validità delle clausole vessatorie, con particolare attenzione ai contratti predisposti unilateralmente.

Responsabilità precontrattuale e trattative

Assistenza in caso di rottura ingiustificata delle trattative o di comportamento scorretto nella fase precontrattuale, con richiesta del risarcimento del danno da culpa in contrahendo quando la controparte non ha agito secondo buona fede nella formazione del contratto.

Domande frequenti

Domande frequenti su Contrattualistica e obbligazioni

Cosa posso fare se l'altra parte non rispetta un contratto?

Il codice civile mette a disposizione diversi strumenti, da graduare in base alla gravità dell'inadempimento: la diffida ad adempiere, l'eccezione di inadempimento, la risoluzione del contratto e, in alternativa a quest'ultima, l'esecuzione in forma specifica, oltre alla possibilità di chiedere il risarcimento del danno. La scelta dipende dal tipo di contratto, dalla natura dell'inadempimento e da cosa si vuole effettivamente ottenere. La diffida ad adempiere, prevista dall'articolo 1454 del codice civile, consiste nell'intimare per iscritto alla controparte di adempiere entro un termine congruo (non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione o natura del contratto), avvertendo che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto: è uno strumento efficace perché non richiede l'intervento del giudice per produrre l'effetto risolutivo. In alternativa, se si preferisce mantenere in vita il rapporto, si può agire per ottenere l'adempimento coattivo, chiedendo al giudice di condannare la controparte a eseguire la prestazione dovuta, quando ciò è ancora possibile. Se il contratto prevede prestazioni corrispettive, chi non ha ancora eseguito la propria prestazione può, nei limiti previsti dall'articolo 1460 del codice civile, rifiutarsi di adempiere finché l'altra parte non adempie a sua volta, salvo che ciò sia contrario alla buona fede. In ogni caso, a prescindere dallo strumento scelto, resta possibile chiedere il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento, che va però provato e quantificato con la documentazione disponibile. Prima di scegliere la strada da percorrere, è importante rileggere con attenzione il testo contrattuale, perché clausole specifiche (clausole risolutive espresse, termini essenziali, penali) possono modificare in modo significativo i rimedi effettivamente disponibili.

Quando posso recedere da un contratto senza pagare penali?

Il diritto di recesso senza penali esiste solo se previsto dalla legge o da una specifica clausola contrattuale: al di fuori di queste ipotesi, sciogliersi da un contratto valido comporta di regola il rischio di dover risarcire il danno alla controparte, oltre a eventuali penali pattuite. È quindi essenziale distinguere tra recesso legale, riconosciuto direttamente dalla legge in determinate categorie di contratti, e recesso convenzionale, previsto dalle parti nel testo contrattuale. Se il contratto contiene una clausola penale, questa non è sempre vincolante nell'importo pattuito: l'articolo 1384 del codice civile attribuisce al giudice il potere di ridurla equamente, anche d'ufficio, se risulta manifestamente eccessiva rispetto all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, o se l'obbligazione è stata eseguita solo in parte. Questo potere non viene meno neppure se le parti hanno espressamente dichiarato la penale "irriducibile" o "equa": una clausola di questo tipo non vincola il giudice. Chi intende ottenere la riduzione deve però allegare e dimostrare in giudizio i fatti da cui risulta l'eccessività, non è sufficiente affermarlo genericamente. Diverso è il caso della caparra confirmatoria, che ha una disciplina propria: chi recede per inadempimento altrui può trattenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio di quella versata, mentre chi recede senza un inadempimento della controparte non ha diritto a questa tutela specifica. Prima di firmare, la clausola di recesso e la clausola penale andrebbero sempre lette insieme, perché è la loro combinazione a determinare il reale costo di un eventuale ripensamento.

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