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Una selezione di vicende, presentate in forma anonima e sintetica, a titolo esemplificativo del tipo di assistenza offerta.
Assistenza a una società locatrice nei confronti di una conduttrice commerciale che, dopo aver ridotto unilateralmente il canone, ne aveva interrotto del tutto il pagamento, invocando vizi dell'immobile pur continuando a esercitarvi regolarmente la propria attività. La richiesta di sequestro conservativo a garanzia del credito era stata respinta in prima battuta per ritenuta insussistenza del periculum in mora.
Esito
Reclamo accolto integralmente dal Tribunale in composizione collegiale: riconosciuta la verosimiglianza del credito e ritenuto il rifiuto totale del canone non proporzionato ai vizi lamentati, il Collegio ha autorizzato il sequestro conservativo sui beni della conduttrice a garanzia dell'intero importo, valorizzando il progressivo deterioramento patrimoniale della debitrice emergente dai bilanci.
Tribunale di Siracusa, 2023
Assistenza alla parte che, su sollecitazione di un congiunto, aveva alienato un immobile ricevuto anni prima in donazione, sul presupposto concordato tra loro che il prezzo, materialmente incassato dal congiunto, le sarebbe stato poi riversato. La restituzione non era mai avvenuta. In primo grado la domanda era stata respinta e la parte assistita condannata anche per responsabilità aggravata, sulla base della deposizione di un teste legato alla controparte.
Esito
Sentenza di primo grado integralmente riformata in appello: la Corte ha ribadito che l'onere di provare l'avvenuta restituzione gravava sulla parte obbligata e, ritenuta non assolta tale prova, ha condannato la controparte alla restituzione dell'intera somma oltre interessi legali, revocando la condanna per responsabilità aggravata e ponendo a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Corte d'Appello di Caltanissetta, 2026
Assistenza a una persona che aveva contratto un'epatite cronica a seguito di emotrasfusioni ricevute nel corso di un ricovero ospedaliero, molti anni prima che la patologia venisse diagnosticata. Il Ministero della Salute, convenuto in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento e negava ogni responsabilità, deducendo che all'epoca delle trasfusioni il virus non fosse ancora stato isolato.
Esito
Eccezione di prescrizione disattesa e responsabilità del Ministero affermata: accertato in sede di consulenza tecnica il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia, e ritenuta irreversibile l'invalidità permanente residuata, il Ministero è stato condannato al risarcimento del danno biologico oltre interessi, nonché alle spese di lite e di consulenza tecnica.
Tribunale di Catania, 2016
Difesa di un operatore sanitario chiamato in causa, insieme a numerosi colleghi, in un giudizio risarcitorio promosso dai familiari di una paziente deceduta per un'infezione contratta durante la degenza. Il contraddittorio era stato esteso al personale che aveva avuto in cura la paziente su iniziativa di altra parte del giudizio, esponendo i singoli operatori a una pretesa risarcitoria di rilevante entità.
Esito
Nessuna responsabilità accertata a carico dell'assistito, né in primo grado né in appello. La Corte ha confermato che l'onere di dimostrare la concreta applicazione dei protocolli di prevenzione grava sulla struttura sanitaria e non sui singoli operatori, i quali avevano predisposto le procedure e ne avevano garantito l'osservanza generale: impugnazione integralmente rigettata, con spese di entrambi i gradi a carico dell'azienda.
Corte d'Appello di Catania, 2026
Assistenza al proprietario di un immobile nei confronti del gestore della rete elettrica, che aveva lasciato cavi e condutture privi di qualsiasi titolo autorizzativo sulla facciata dell'abitazione, di ostacolo a lavori di manutenzione straordinaria già autorizzati dal Comune e subordinati dalla Soprintendenza alla previa rimozione dei cavi stessi.
Esito
Domanda accolta integralmente: il Tribunale ha riconosciuto l'assenza di qualsiasi titolo legittimante la presenza degli impianti sulla facciata, condannando il gestore a rimuovere o ricollocare a proprie spese i cavi e gli impianti collocati sull'immobile, nonché a eseguire la posa della tubazione interrata o sotto traccia e lo spostamento degli impianti o presa non attiva in bassa tensione, ponendo inoltre a suo carico le spese di lite.
Tribunale di Ragusa, 2025
Difesa di un'azienda agricola, in qualità di datore di lavoro, in un giudizio promosso da un ex dipendente che lamentava lo svolgimento di un numero di ore e di giornate lavorative superiore a quello risultante dai prospetti paga, il mancato riconoscimento del livello contrattuale rivendicato e l'omesso integrale pagamento del trattamento di fine rapporto.
Esito
Domanda rigettata quanto alle differenze retributive per lavoro straordinario e al riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto l'onere della prova. Le dichiarazioni testimoniali sono state ritenute generiche e non idonee a dimostrare lo svolgimento delle ulteriori ore lavorate, mentre la domanda di riconoscimento del superiore inquadramento non era corredata da un'adeguata allegazione delle mansioni concretamente svolte.
Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, 2023
Assistenza a una parte dipendente del comparto sanità pubblica che, pur esercitando da anni le funzioni di coordinamento infermieristico di un reparto ospedaliero — turni e gestione del personale, custodia dei presidi farmaceutici, attività di tutoraggio — continuava a essere retribuita secondo il livello di inquadramento inferiore, senza vedersi riconosciuta l'indennità prevista dal contratto collettivo di comparto.
Esito
Ricorso accolto integralmente, nonostante la contumacia dell'azienda sanitaria: accertato in giudizio lo svolgimento effettivo e continuativo delle funzioni di coordinamento, l'ente è stato condannato a corrispondere le differenze retributive maturate e l'indennità di coordinamento nelle sue componenti fissa e variabile, oltre interessi di legge e spese di lite.
Tribunale di Caltanissetta, sez. Lavoro, 2021
Ogni vicenda giudiziaria è diversa: gli esiti riportati si riferiscono a casi specifici e non costituiscono garanzia di risultati analoghi in casi futuri.