Responsabilità civile e professionale

Assistenza alla parte danneggiata (o a chi è chiamato a rispondere) nella richiesta e nella gestione del risarcimento del danno.

La materia

La responsabilità civile copre situazioni molto diverse tra loro — da un sinistro stradale a un errore professionale — ma richiede sempre la stessa attenzione nella ricostruzione dei fatti e nella quantificazione del danno.

Lo Studio assiste la parte danneggiata, o chi è chiamato a rispondere, nella gestione della trattativa con le compagnie assicurative e, se necessario, nel contenzioso.

Attività

Responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni

Assistenza nella ricostruzione del fatto illecito e nella richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e norme correlate.

Responsabilità medica e sanitaria

Valutazione e gestione delle richieste risarcitorie per errore sanitario, con il supporto di consulenza medico-legale e rapporti con strutture e assicurazioni.

Responsabilità civile da circolazione stradale (RC auto)

Assistenza a seguito di sinistri stradali, dalla gestione della pratica con l'assicurazione fino al contenzioso per il risarcimento dei danni a cose e persone.

Responsabilità professionale

Assistenza in caso di danno da errore professionale di soggetti diversi dal medico — notai, commercialisti, ingegneri — nella valutazione e gestione della pretesa risarcitoria.

Danno da prodotto difettoso

Assistenza al consumatore danneggiato da un prodotto difettoso, nella richiesta di risarcimento nei confronti del produttore o del fornitore.

Risarcimento danni da emotrasfusioni ed emoderivati infetti

Assistenza nella richiesta di risarcimento e di indennizzo per danni da emotrasfusioni, emoderivati o vaccinazioni, anche nei confronti del Ministero della Salute.

Domande frequenti

Domande frequenti su Responsabilità civile e professionale

Cosa devo fare subito dopo un incidente stradale?

Nell'immediato occorre mettere in sicurezza il luogo, prestare soccorso se necessario, raccogliere dati e prove — foto, testimoni, eventuale intervento delle forze dell'ordine — e, quando possibile, compilare il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). La denuncia alla propria compagnia assicurativa va poi effettuata entro un termine breve, per non compromettere il diritto al risarcimento. Il modulo CAI, se firmato da entrambi i conducenti sulla base di una ricostruzione condivisa, velocizza sensibilmente la gestione del sinistro; in caso di disaccordo, conviene comunque compilarlo individualmente per fissare la propria versione dei fatti. È utile fotografare il luogo, i veicoli, le targhe e ogni elemento utile a ricostruire la dinamica, oltre a raccogliere i recapiti di eventuali testimoni. La denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa deve essere effettuata, per legge, entro tre giorni dall'evento: un ritardo non fa perdere automaticamente il diritto al risarcimento, ma può complicare l'istruttoria e dare alla compagnia argomenti per contestare la dinamica riferita. Per il risarcimento sono previste due procedure: quella diretta, attivabile rivolgendosi alla propria compagnia quando sono coinvolti solo due veicoli assicurati in Italia e non si è responsabili, o lo si è solo in parte; e quella ordinaria, nei restanti casi. Se ci sono lesioni fisiche, anche apparentemente lievi come un colpo di frusta, è opportuno recarsi al pronto soccorso a stretto giro per certificare il nesso tra l'incidente e il danno, elemento decisivo per la successiva richiesta risarcitoria.

Posso chiedere il risarcimento se l'altro veicolo non è assicurato o è fuggito?

Sì: in questi casi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito proprio per garantire il risarcimento quando manca una copertura assicurativa attivabile, gestito da Consap tramite compagnie designate per territorio. Le regole di risarcimento cambiano però a seconda che il veicolo responsabile sia stato identificato o meno. Se il veicolo è un "pirata della strada" rimasto non identificato, il Fondo risarcisce sempre integralmente i danni alla persona; i danni alle cose, invece, sono risarciti solo se il sinistro ha causato anche una lesione personale grave, e con una franchigia di 500 euro a carico del danneggiato. Se invece il veicolo responsabile viene identificato ma risulta privo di assicurazione valida, il Fondo copre sia i danni alla persona sia i danni alle cose, senza le limitazioni previste per il caso del pirata non identificato. La richiesta al Fondo segue una procedura assimilabile a quella ordinaria verso un'assicurazione, ma con un onere probatorio più rigoroso: occorre dimostrare, con verbali delle forze dell'ordine, testimonianze e ogni altro elemento disponibile, di aver fatto tutto il possibile per identificare il responsabile e che l'assenza di identificazione non sia imputabile a una propria negligenza. Per questo, in queste situazioni, è particolarmente importante raccogliere sul posto quante più prove possibili: fotografie, dati di eventuali testimoni, intervento delle forze dell'ordine. Il Fondo interviene anche in altri casi previsti dal Codice delle Assicurazioni, come l'insolvenza della compagnia del responsabile.

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