Assistenza nel recupero di crediti commerciali e privati e nel contenzioso bancario, dalla fase stragiudiziale all'esecuzione forzata.
La materia
Lo Studio segue il recupero del credito in ogni sua fase, dalla messa in mora alla procedura esecutiva, privilegiando — quando possibile — soluzioni stragiudiziali rapide prima di procedere in via giudiziale.
Un'esperienza pluriennale nella gestione di rapporti di credito e il ruolo di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari consentono un presidio diretto delle fasi più tecniche della procedura.
Attività
Assistenza nella richiesta di decreto ingiuntivo e nella successiva fase esecutiva, per il recupero di crediti commerciali e privati.
Assistenza nelle procedure di pignoramento mobiliare e immobiliare, incluso il ruolo di professionista delegato alle vendite giudiziarie.
Assistenza al debitore nella proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo e nella gestione del relativo giudizio.
Analisi dei rapporti bancari per la verifica di anatocismo, usura e altre irregolarità, e assistenza nel contenzioso con gli istituti di credito.
Domande frequenti
Il recupero di un credito segue di regola un percorso progressivo: verifica documentale, sollecito, messa in mora, eventuale decreto ingiuntivo e, se necessario, esecuzione forzata. Non esiste una soluzione automatica: la strada più efficace dipende dal tipo di credito, dai documenti disponibili e dalla situazione patrimoniale del debitore. Prima di agire è opportuno raccogliere ogni documento che provi l'esistenza e l'ammontare del credito: contratto, fatture, ordini, corrispondenza, eventuali pagamenti parziali. Un primo sollecito bonario, anche informale, spesso è sufficiente; se non produce effetti, si può procedere con una diffida o messa in mora formale, che oltre a sollecitare il pagamento interrompe la prescrizione e fa decorrere gli interessi moratori. Se il credito è documentato per iscritto ed è certo, liquido ed esigibile, la via più rapida è generalmente il ricorso per decreto ingiuntivo, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, che consente di ottenere un titolo esecutivo senza i tempi di una causa ordinaria. Se il decreto non viene opposto entro il termine né pagato spontaneamente, si può procedere con atto di precetto e, se necessario, pignoramento dei beni del debitore. In ogni fase conviene valutare anche la concreta capacità di pagamento della controparte, perché un titolo esecutivo non garantisce di per sé l'effettivo recupero delle somme: per crediti di modesto importo o rapporti destinati a proseguire, una negoziazione diretta o un piano di rientro possono risultare più rapidi e meno onerosi della via giudiziale.
Non esiste un costo o un tempo standard: entrambi dipendono dal valore del credito, dalla completezza della prova scritta, dal tribunale competente e dal comportamento del debitore. Orientativamente, in assenza di opposizione i tempi sono più contenuti rispetto a una causa ordinaria; se il debitore si oppone, il procedimento si trasforma in un giudizio a cognizione piena con tempi assimilabili a quelli di una causa civile ordinaria. Le voci di costo da considerare sono principalmente il contributo unificato (proporzionale al valore della domanda), le spese di notifica del decreto e il compenso professionale, anch'esso variabile in funzione della complessità e del valore della pratica. Sul piano dei tempi, dopo il deposito del ricorso il giudice emette normalmente il decreto in un lasso di tempo relativamente breve se la documentazione è completa; una volta notificato, il debitore ha un termine — di regola quaranta giorni, salvo termini diversi fissati dal giudice nei casi previsti dalla legge — per proporre opposizione. Se questo termine decorre senza opposizione, il decreto diventa definitivamente esecutivo e produce, sostanzialmente, gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, salvi i rimedi straordinari previsti dal codice. Se invece il debitore si oppone, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, con tempi che dipendono dal carico del tribunale e dalla complessità delle questioni sollevate. Per questo motivo, prima di avviare la procedura è utile una valutazione preliminare della solidità della prova scritta e della solvibilità del debitore, elementi che incidono più di ogni altro sulla reale convenienza dell'iniziativa.
Sì, ma con limiti diversi a seconda che si tratti di giacenza di conto, stipendio o pensione, e solo dopo aver ottenuto un titolo esecutivo. La legge protegge sempre una quota minima destinata al sostentamento del debitore, quindi non è possibile prelevare l'intero importo disponibile. Per la giacenza sul conto corrente riconducibile a stipendio o pensione già accreditati, la somma è impignorabile fino al triplo dell'assegno sociale: per il 2026 questa soglia corrisponde a circa 1.638,72 euro, mentre solo la parte eccedente può essere aggredita dal creditore. Per i nuovi accrediti che maturano dopo la notifica del pignoramento, si applica invece il limite del quinto su ogni mensilità. Sullo stipendio dei lavoratori dipendenti, i creditori privati possono pignorare al massimo un quinto del netto mensile; sono ammessi pignoramenti multipli solo se riferiti a crediti di natura diversa (ad esempio alimentare, fiscale e ordinario), sempre entro il tetto complessivo dei due quinti. Le pensioni godono di una tutela rafforzata: la regola del quinto si applica solo sulla parte che eccede il doppio dell'assegno sociale, cioè, per il 2026, sulla parte che supera circa 1.092,48 euro. Per i debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione valgono percentuali diverse, più contenute per i redditi più bassi. Se il pignoramento non rispetta questi limiti, o presenta vizi nella notifica, il debitore può proporre opposizione all'esecuzione. È uno strumento da attivare tempestivamente, perché i termini per opporsi sono stretti.
Il termine ordinario di prescrizione dei crediti è di dieci anni, ma esistono termini più brevi per specifiche categorie di crediti, e il decorso può essere interrotto da atti che riportano il termine da capo. Non esiste quindi un'unica risposta valida per ogni situazione: va sempre verificata la natura del credito e la data dell'ultimo atto interruttivo. Per i crediti derivanti da prestazioni periodiche — canoni di locazione, interessi, retribuzioni pagate a scadenze regolari — si applica il termine più breve di cinque anni, sempre che il credito abbia effettivamente natura periodica e non derivi da un'unica obbligazione frazionata nel pagamento. Anche i crediti professionali di avvocati e altri professionisti sono soggetti, in alcuni casi, a termini brevi. Il termine si interrompe con un atto che manifesti in modo formale la volontà del creditore di far valere il proprio diritto: una raccomandata di messa in mora, un atto di citazione, un decreto ingiuntivo notificato. Da quel momento il termine ricomincia a decorrere per intero. È un errore comune ritenere che basti un semplice sollecito informale via email o telefono: per interrompere la prescrizione serve un atto che abbia i requisiti di forma richiesti dalla legge. Prima di agire, o prima di eccepire la prescrizione come debitore, è quindi essenziale ricostruire con precisione la cronologia degli atti intercorsi, perché anche un solo atto interruttivo mancante o mal documentato può cambiare l'esito della verifica.
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