Assistenza agli eredi nella gestione della successione e, quando possibile, nella pianificazione ereditaria preventiva.
La materia
La materia successoria unisce aspetti patrimoniali e familiari, spesso delicati: lo Studio affianca gli eredi nella gestione della successione e, quando possibile, nella pianificazione preventiva.
L'assistenza copre sia le successioni legittime sia quelle testamentarie, incluse le situazioni di conflitto tra coeredi.
Attività
Assistenza nell'apertura della successione, nell'accettazione dell'eredità e nell'interpretazione delle disposizioni testamentarie.
Assistenza nella divisione del patrimonio ereditario tra i coeredi, in via stragiudiziale o giudiziale, incluse le questioni di collazione e imputazione.
Assistenza nell'impugnazione di disposizioni testamentarie per vizi di forma o di sostanza, e nella tutela della quota di legittima.
Assistenza nella predisposizione di patti di famiglia per il passaggio generazionale dell'azienda o delle partecipazioni societarie.
Domande frequenti
La rinuncia all'eredità non può avvenire in modo informale: è un atto solenne che richiede una dichiarazione scritta resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, entro un termine di dieci anni dalla morte del defunto (ridotto a tre mesi se si è già nel possesso dei beni ereditari). La dichiarazione, disciplinata dall'articolo 519 del codice civile, va resa personalmente e non può essere sottoposta a condizioni, termini o limitata a una sola parte dell'eredità: se non rispetta questi requisiti di forma è nulla e non produce effetti. Una volta formalizzata, la rinuncia viene annotata nel registro delle successioni e ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità e, di conseguenza, non risponde dei debiti del defunto. Il punto più delicato, in pratica, è evitare che prima della rinuncia vengano compiuti atti che la legge considera accettazione tacita dell'eredità — ad esempio disporre di beni ereditari, riscuotere crediti del defunto o compiere atti che presuppongono la qualità di erede — perché in tal caso la rinuncia successiva non sarebbe più possibile. Se il chiamato si trova già nel possesso dei beni ereditari, il termine per rinunciare si riduce a tre mesi dalla morte, salvo la possibilità di chiedere una proroga per completare l'inventario. Quando l'asse ereditario comprende sia beni di valore sia debiti significativi, prima di rinunciare può convenire valutare l'alternativa dell'accettazione con beneficio d'inventario, che consente di rispondere dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.
Un testamento può essere impugnato per tre ordini di motivi distinti — nullità, annullabilità e lesione della quota di legittima — ciascuno con presupposti e termini diversi, e non tutti i motivi sono azionabili dalle stesse persone. È quindi essenziale individuare correttamente il vizio lamentato prima di agire, perché la strada processuale cambia radicalmente a seconda del caso. La nullità ricorre quando il testamento manca di un elemento essenziale o viola espressamente la legge: può farla valere chiunque vi abbia interesse, ed è azione imprescrittibile, salvo che chi agisce abbia in precedenza dato volontaria esecuzione al testamento pur conoscendone il vizio. L'annullabilità, che riguarda i casi di incapacità del testatore al momento della redazione, vizi di forma o vizi della volontà (errore, violenza, dolo), può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni. Diversa è l'azione di riduzione per lesione della legittima, riservata esclusivamente ai legittimari — coniuge, figli, e in loro assenza gli ascendenti — quando le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal defunto superano la quota disponibile e intaccano la quota di riserva loro spettante per legge. Per poterla esercitare, il legittimario deve prima accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Il termine per agire è decennale, ma la decorrenza esatta è un tema dibattuto e va valutata caso per caso.
Se anche un solo coerede rifiuta la divisione concordata, chiunque degli altri coeredi può comunque ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria rivolgendosi al giudice: il diritto alla divisione, previsto dall'articolo 713 del codice civile, spetta a ciascun coerede e non può essere impedito dal dissenso degli altri, salvo che sia stato pattuito un patto di indivisione, valido per un massimo di dieci anni. Si parla in questo caso di divisione giudiziale, che si distingue da quella contrattuale proprio per l'intervento necessario del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Chi promuove la causa deve citare in giudizio tutti gli altri coeredi, poiché la legge impone il litisconsorzio necessario: tutti devono partecipare al processo, anche chi si oppone alla divisione, altrimenti il giudizio non può proseguire validamente. Il procedimento prevede di regola la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di stimare il valore dei beni che compongono l'asse ereditario e di verificarne la divisibilità. Se un bene è comodamente divisibile, viene frazionato tra i coeredi secondo le rispettive quote; se non lo è, come spesso accade per un singolo immobile, il giudice ne dispone la vendita all'asta e la successiva ripartizione del ricavato, salva la possibilità che uno degli eredi acquisti la quota degli altri con un conguaglio in denaro. Si tratta del percorso più lungo e costoso tra le opzioni disponibili, ed è bene tentare prima ogni strada per un accordo. L'azione di divisione, in ogni caso, non si prescrive mai: può essere avviata anche a distanza di molti anni dall'apertura della successione.
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