Superminimo e rinnovi del contratto collettivo: quando l'aumento in busta paga non può essere "assorbito"

Per la Cassazione la non assorbibilità del superminimo nei rinnovi del contratto collettivo può emergere anche dal comportamento tenuto per anni dal datore di lavoro, non solo dalla lettera del contratto individuale.

Molti lavoratori percepiscono, oltre alla retribuzione minima prevista dal contratto collettivo, una somma aggiuntiva concordata individualmente con il datore di lavoro: il cosiddetto superminimo. Quando il contratto collettivo viene rinnovato e i minimi tabellari aumentano, capita spesso che l'azienda riduca il superminimo in misura corrispondente, lasciando di fatto invariata la busta paga. Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito che questa riduzione non è sempre legittima e che, per stabilirlo, non basta leggere la lettera del contratto individuale.

Un dipendente di una grande società di telecomunicazioni percepiva da anni un superminimo individuale. Nel corso del rapporto si erano succeduti numerosi rinnovi del contratto collettivo, con i relativi aumenti dei minimi retributivi, ma il superminimo era sempre rimasto invariato: l'azienda non lo aveva mai ridotto in occasione degli incrementi. A partire dal 2018, invece, la società ha iniziato a detrarre dal superminimo gli aumenti contrattuali, sostenendo che quella voce fosse per sua natura assorbibile.

Il lavoratore si è rivolto al giudice. La Corte d'Appello di Napoli, riformando in parte la decisione di primo grado, gli ha dato ragione: ha dichiarato non assorbibile il superminimo nella misura goduta a gennaio 2018 e ha condannato la società a restituire le somme trattenute. Secondo i giudici d'appello, il fatto pacifico che il superminimo fosse rimasto identico per anni, nonostante i ripetuti aumenti dei minimi, dimostrava che le parti avevano inteso escluderne l'assorbimento. La società ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d'Appello avesse interpretato in modo errato la volontà contrattuale.

Con la sentenza n. 24475 depositata il 5 agosto 2026, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha respinto il ricorso dell'azienda e confermato la decisione d'appello.

Il punto di partenza è una regola generale sul superminimo. Si tratta dell'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, pattuita individualmente tra datore di lavoro e lavoratore, e di regola è assorbibile nei successivi miglioramenti previsti dalla contrattazione collettiva. Questa regola conosce però delle eccezioni: il superminimo non è assorbibile quando il contratto collettivo dispone diversamente, oppure quando le parti gli hanno attribuito la natura di compenso speciale, legato per esempio a particolari meriti del dipendente o alla maggiore onerosità delle sue mansioni. La prova di questo diverso accordo spetta al lavoratore.

Il cuore della sentenza riguarda il modo in cui questo accordo può essere dimostrato. La Corte richiama l'art. 1362 del codice civile, che al primo comma impone di indagare «quale sia stata la comune intenzione delle parti» senza «limitarsi al senso letterale delle parole», e al secondo comma prevede che, per determinarla, «si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».

Da qui la conclusione dei giudici: il testo del contratto individuale, pur importante, non è decisivo da solo. L'interpretazione del contratto è un percorso che parte dalle parole ma deve poi verificare se il significato ricavato sia coerente con il resto dell'accordo e con la condotta tenuta dalle parti nel tempo, anche dopo la firma. Una clausola che a prima vista appare chiara può infatti assumere un significato diverso alla luce di come le parti l'hanno concretamente applicata.

Nel caso esaminato, quindi, la Corte d'Appello poteva legittimamente valorizzare il comportamento dell'azienda, che per anni non aveva mai toccato il superminimo in occasione dei rinnovi, per ricostruire l'originaria volontà di escluderne l'assorbimento. Si tratta, osserva la Cassazione, di un orientamento già seguito in precedenti decisioni, che hanno confermato pronunce di merito basate proprio sulla stabilità del superminimo nel tempo.

La Corte precisa infine che l'accertamento della volontà delle parti è una valutazione di fatto, riservata ai giudici di merito: in sede di legittimità non si può proporre semplicemente una lettura alternativa del contratto. Anche il ricorso incidentale del lavoratore sulle spese del giudizio d'appello è stato respinto, e le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Per i lavoratori la pronuncia offre un argomento concreto. Chi percepisce un superminimo rimasto invariato per anni, nonostante gli aumenti introdotti dai rinnovi del contratto collettivo, e si vede improvvisamente ridurre quella voce in busta paga, può sostenere che il comportamento tenuto dall'azienda nel tempo dimostri la volontà di non assorbirlo. Resta essenziale documentare la storia retributiva: le buste paga degli anni precedenti, le date dei rinnovi contrattuali e l'importo del superminimo in ciascun periodo sono gli elementi su cui si fonda la difesa.

Per i datori di lavoro la sentenza suggerisce prudenza. Se si intende riservarsi la possibilità di assorbire il superminimo, è opportuno che la pattuizione individuale lo preveda in modo esplicito e che la prassi aziendale sia coerente con quella previsione. Una condotta protratta per anni in senso contrario può infatti essere letta dal giudice come un accordo di non assorbibilità, con il rischio di dover restituire le somme trattenute.

Va ricordato, infine, che la regola generale resta l'assorbibilità del superminimo: ogni caso richiede un esame specifico del contratto individuale, del contratto collettivo applicato e della condotta effettivamente tenuta dalle parti.

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Fonti

  • Cass. civ., sez. lav., sent. n. 24475/2026

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